Art. 26.
(Scambio di informazioni).

      1. Su richiesta debitamente giustificata dalla necessità di garantire la conformità di un prodotto alle disposizioni della presente legge, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e gli organismi di controllo, scambiano con altre autorità competenti e organismi di controllo riconosciuti, informazioni utili sui risultati dei rispettivi controlli. Essi possono scambiare informazioni anche di propria iniziativa.

 

Pag. 31